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Il Verona bandisce fino al 2030 il capo ultrà Castellini per le parole contro Balotelli

Il Verona è tornato sulla vicenda Balotelli con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet. Una nota, in particolare, per prendere le distanze da Luca Castellini, capo degli ultras gialloblù, interdetto dallo stadio fino al 2030 (una sorta di Daspo). Castellini, leader locale di Forza Nuova, aveva attaccato il giocatore e definito “folklore” i cori razzisti contro l’attaccante del Brescia, aggiungendo che “Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano”. Nel frattempo il giudice sportivo di Serie A ha disposto la chiusura per una giornata effettiva di gara, con decorrenza immediata, del settore denominato “poltrone est” dello stadio ‘Bentegodi’ di Verona per i “buu” razzisti contro l’attaccante del Brescia Mario Balotelli in occasione della sfida di domenica scorsa. Il giudice ha preso questa decisione dopo aver letto il referto arbitrale e la relazione della procura federale dove viene riferito che “al 9° del secondo tempo il direttore di gara era costretto a interrompere il gioco, per circa 3 minuti, poiché il calciatore Mario Balotelli era oggetto di cori di discriminazione razziale da parte di alcuni tifosi della Soc. Hellas Verona posizionati nel settore denominato ‘poltrone est’. Considerato che il pur esiguo numero degli autori dei cori va rapportato al numero di occupanti quel settore e che comunque i cori sono stati chiaramente percepiti, oltre che dal calciatore, anche dal rappresentante della Procura federale posizionato in prossimità. Considerato, inoltre, che dopo i cori si sono levati, invece, da parte dei tifosi assiepati nell’attigua ‘curva sud’ cori di sostegno, seguiti da un lungo applauso. Ritenuto, pertanto, che la sanzione possa essere applicata limitatamente al settore in primis indicato, impregiudicata ogni attività d’indagine in corso per l’individuazione dei responsabili”. Secondo il giudice “non sussistono i presupposti per l’applicazione della misura sospensiva dell’esecuzione della sanzione ai sensi dall’art 28 comma 7 CGS, vista anche la durata dell’interruzione del gioco doverosamente disposta dal Direttore di gara”. Il giudice ha dunque disposto “la chiusura per una giornata effettiva di gara, con decorrenza immediata, del settore denominato poltrone est”.

Redazione

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