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Il Parma sarà al via della prossima Serie A

La Serie A vederà al via anche il Parma. Il Tribunale Federale Nazionale ha comminato al club una penalizzazione di 5 punti da scontare nella stagione 2018-2019 e ha condannato a due anni di squalifica Emanuele Calaiò (oltre a 20 mila euro di multa) per illecito sportivo per i messaggi whatsapp sospetti inviati ad alcuni calciatori dello Spezia alla vigilia della gara conclusiva del campionato di serie B. Il Tribunale Federale non ha tenuto conto della richiesta della Procura della Figc di due punti di penalizzazione da scontare nel campionato di Serie B 2017-2018 che avrebbe significato mancata promozione in Serie A. L’alternativa proposta dai magistrati era un -6 da scontare nella prossima stagione e il Tribunale ha deciso per un -5 che rende comunque impervia la strada verso la salvezza. Dimezzata la condanna per Calaiò rispetto alla richiesta di 4 anni di squalifica. Una tegola per l’attaccante palermitano di 36 anni, una sanzione che pone fine alla sua carriera. Il Tribunale della Figc, si legge nella sentenza, “ritiene provato che il Calaiò, nell’inviare all’ex compagno De Col i messaggi (…) abbia posto in essere il tentativo di illecito”. È “di tutta evidenza, invero – scrivono i giudici – che anche la sollecitazione e/o l’invito ad omettere interventi di gioco sulla propria persona, ove accolta, possa ritenersi idonea, quanto meno in termini di tentativo, ad alterare l’andamento e/o lo svolgimento della gara”.

Il comunicato

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto dall’avvocato Mario Antonio Scino, ha comminato al Parma una penalizzazione di 5 punti da scontare nella stagione 2018-19 e una squalifica di 2 anni, più un ammenda di 20 mila euro, al calciatore Emanuele Calaiò, in relazione al deferimento della Procura federale per la vicenda dei messaggi sospetti precedenti la gara Spezia – Parma. “Ebbene – si legge nel comunicato del TFN – alla luce dei principi testé enunciati, questo Tribunale ritiene provato che il Calaiò, nell’inviare all’ex compagno De Col i messaggi in questione, abbia posto in essere il tentativo di illecito previsto dall’art. 7, comma 1, CGS, irrilevante essendo che, nello specifico, a tutto voler concedere, questi possa essersi riferito unicamente alla propria incolumità fisica. E’ di tutta evidenza, invero, che anche la sollecitazione e/o l’invito ad omettere interventi di gioco sulla propria persona, ove accolta, possa ritenersi idonea, quanto meno in termini di tentativo, ad alterare l’andamento e/o lo svolgimento della gara”.

Redazione

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