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Libretti al portatore da estinguere entro il 31 dicembre 2018

Diverse le novità in materia economia nell’arco del 2018. Una delle più importanti riguarda i libretti al portatore che cessano di esistere. I libretti al portatore dovranno, infatti, essere estinti entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018. Dal 4 luglio 2017 è consentita solo l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi.

Pagare in contanti

Ci sono delle norme valide anche nel 2018 per quanto riguarda i pagamenti in contanti. Sono consentiti per un importo minore di 3 mila euro, versati come caparra per una fattura di importo superiore a tale cifra, così come è ammesso il pagamento misto in contanti (ma non pari o superiore a 3 mila euro) usando, per la parte residua, strumenti tracciabili.  Potranno essere emessi uno o più assegni bancari per saldare fatture d’importo pari o superiore a 3 mila euro.

Il Ministero ha ribadito la possibilità di prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3 mila euro. Non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto “tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi”.

Il limite di contanti

Vale anche per i pagamenti differiti. Non si può eludere la soglia di 3 mila euro, quindi, versando quanto dovuto in più rate. Considerando un importo di 20 mila non si può effettuare il saldo pagando in contanti 2.500 euro ogni mese per un totale di 8 mesi. Il cumulo non è oggetto di sanzioni invece quando viene effettuato per mezzo di assegni muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, e della clausola di non trasferibilità quando di importo superiore a mille euro.

Compro oro

Dovranno attenersi a un nuovo regolamento. Per queste attività, infatti, i pagamenti in contanti sono consentiti per importi inferiori ai 500 euro. Questo limite non può essere raggirato pagando quanto dovuto in più tranche come sottolinea il dipartimento del Tesoro, infatti, in tale circostanza ” è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge ” punibile con una sanzione che va dai 1.000 ai 10.000 euro”.

Redazione

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