Chi vive in un appartamento preso in affitto potrebbe essersi ritrovato nella situazione di avere a che fare con la muffa sulle pareti. Un interrogativo, a questo punto, sorge spontaneo: a chi tocca intervenire per eliminare il problema? Al locatore o al locatario? Prima di tutto è bene sapere che la presenza di muffa in quantità considerevoli, per esempio per colpa dell’umidità degli ambienti, in un appartamento in affitto rappresenta un grave vizio dell’immobile solo nel caso in cui essa derivi da un vizio strutturale: l’immobile, pertanto, deve essere riconosciuto come malsano e considerato non adeguato all’uso abitativo che è stato concordato. Di conseguenza, il locatario ha la facoltà di chiedere che il contratto di affitto venga risolto in modo immediato e perfino di ottenere un risarcimento dei danni. Diverso è il discorso, invece, nel caso in cui la presenza della muffa sia originata da danni che sono stati provocati dal locatario.
Prendendo in esame ciò che viene precisato dal Codice Civile su questo tema si deve fare riferimento all’articolo 1578, che è quello che chiama in causa i vizi della cosa locata. Ebbene, viene specificato che – come detto – il locatario è autorizzato a domandare la risoluzione del contratto in presenza di muffa e umidità in casa. La muffa, infatti, è considerata un vizio in grado di ridurre l’idoneità all’utilizzo pattuito in misura apprezzabile. Nello stesso articolo si sottolinea che il locatore è obbligato a risarcire i danni derivati. Se sulle pareti di casa si nota la presenza di muffa in quantità considerevoli non dovuta a difetti strutturali, è il locatore a dover essere ritenuto responsabile, e quindi spetta a lui provvedere al risarcimento dei danni. L’articolo 1575 del Codice Civile, relativo alle principali obbligazioni del locatore, stabilisce che chi concede un appartamento in affitto ha l’obbligo di consegnare la cosa locata al locatario in uno stato di manutenzione buono, ma anche di assicurare il suo pacifico godimento nel corso della locazione e di mantenerla in modo tale che possa servire all’uso che è stato concordato.
Se nel momento in cui il contratto viene firmato la muffa è già presente e il vizio non è dichiarato, il locatore non rispetta l’obbligo di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione; se, invece, la muffa si forma in un periodo successivo, sono le altre due condizioni a non essere rispettate. Per un locatore, quindi, è bene munirsi dei prodotti di muffaway® e intervenire prima di concedere in affitto il proprio immobile. Anche la Corte di Cassazione è intervenuta su questo tema, con la sentenza 20346 del 2010 in cui la muffa è stata definita come un deterioramento rilevante. Per gli ermellini il giudice ha la facoltà di imporre un risarcimento dei danni a carico del proprietario e a favore dell’inquilino nel caso in cui l’immobile sia affetto da umidità tale da provocare un ammuffimento dei suppellettili. E non bisogna dimenticare i danni alla salute che la presenza di muffa in casa può provocare.
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