Viene considerata tale la reazione a un’aggressione in casa, in negozio o in ufficio commessa di notte o all’introduzione con violenza, minaccia o inganno. Resta ferma la necessità che vi sia proporzione tra difesa e offesa e l’attualità del pericolo. Al momento si presume che vi sia proporzione se la difesa anche con armi riguarda un’aggressione domiciliare che mette in pericolo la propria o l’altrui incolumità o se si difende il proprio patrimonio. In quest’ultimo caso si parla però di legittima difesa solo quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
Nella legittima difesa domiciliare è esclusa la colpa di chi spara se l’errore, in situazioni di pericolo per la vita e la libertà personale o sessuale, è conseguenza di un grave turbamento psichico provocato dall’aggressore.
Nel caso in cui sia dichiarata la non punibilità per legittima difesa, tutte le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato.
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