Nel 2014 il verdetto della Corte d’appello di Catanzaro aveva dichiarato improcedibile la domanda del ministero dell’Interno intesa alla dichiarazione di incandidabilità di Andrea Niglia, Milena Grillo, Gennaro Melluso, Massimo Rocco La Gamba e Domenico Marzano, amministratori del consiglio comunale sciolto, con i giudici che avevano ritenuto che l’incandidabilità per gli amministratori di enti locali sciolti a causa di condizionamenti criminali, essendo limitata “al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso”, non poteva essere più dichiarata se “nelle more del giudizio era stato già espletato un turno elettorale prima della definitività della dichiarazione”.
Verdetto contro il quale il ministero dell’interno aveva presentato ricorso in Cassazione con il sindaco-presidente Niglia che aveva deciso di resistere in giudizio. Per i giudici della Suprema Corte, i magistrati dell’Appello hanno “fornito un’interpretazione sostanzialmente abrogratrice della norma” e la “la misura interdittiva dell’incandidabilità degli amministratori pubblici di enti territoriali, il cui consiglio sia stato sciolto per l’esistenza di ingerenze della criminalità organizzata, riguarda il primo turno delle tornate elettorali ad esso successive”.
Andrea Niglia e gli altri amministratori sono “incandidabili alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, limitatamente al primo turno successivo alla scioglimento del comune di Briatico”.
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