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Firenze, esenzione ticket per disoccupati e cassintegrati confermata per tutto il 2016

Tra le misure straordinarie di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi economica, viene confermato fino al 31 dicembre 2016 il riconoscimento dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali (ticket) per i lavoratori disoccupati, in cassa integrazione e in mobilità residenti in Toscana, e loro familiari a carico. Lo stabilisce una delibera approvata dalla giunta. Con la stessa delibera, viene prorogata fino al 31 marzo 2016 la validità delle attestazioni rilasciate ai cittadini toscani, ai fini della compartecipazione sanitaria (ticket aggiuntivo), sulla base dell’ISEE, nell’anno 2015. E’ responsabilità degli assistiti comunicare eventuali variazioni. Questi i requisiti necessari per l’esenzione dal ticket: – disoccupati – e familiari a carico – che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di competenza, con reddito del nucleo familiare fiscale fino a 27.000 euro (codice E90); – lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo – e familiari a carico – appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (codice E91); – lavoratori in mobilità – e familiari a carico – iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo fino a 27.000 euro (codice E92). I disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 537/93 art. 8, comma 16, possono avvalersi ai fini dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria del codice esenzione E02. Per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali. Al fine di fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, i lavoratori e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000, la sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato. Si considera disoccupato, ai fini dell’esenzione codice E90, anche chi conserva l’iscrizione al centro per l’impiego svolgendo un’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo fino ad un massimo di € 8.000 (per lavoro subordinato) o di € 4.800 (per lavoro autonomo).

Redazione

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