L’Adoc Basilicata informa che dallo scorso 3 novembre è scattato l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione degli autoveicoli. “La normativa riguarda i casi in cui un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni. Tali adempimenti, non riguardano, per il momento, i soggetti che effettuano attività di autotrasporto. Con l’intento di tenere sempre aggiornato l’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, la Legge n. 120/2010 ha previsto l’obbligo di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione in tutti quei casi in cui il conducente del veicolo è persona diversa dall’intestatario dello stesso. Lo scopo sarebbe quello di individuare con maggiore tempestività i responsabili delle infrazioni ma anche quello di combattere le intestazioni fittizie. Limitare le truffe in genere è l’obiettivo primario delle novità in arrivo. Vediamo nei dettagli quali potrebbero essere i casi di interesse delle circolari ministeriali emesse al riguardo. L’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione scatterà soprattutto nelle ipotesi in cui: cambi la denominazione dell’ente intestatario del veicolo; nei casi di locazione senza conducente; nei casi di intestazione di mezzi di proprietà di persone giuridicamente incapaci. Toccherà dunque al diretto interessato chiedere la documentazione per provvedere all’aggiornamento, presso il Dipartimento per i trasporti a cui fa riferimento (Uffici della Motorizzazione). Per coloro che non rispettano quanto dettato dalle nuove norme sono previste sanzioni a partire da 705 euro fino al ritiro del libretto. Sanzioni salatissime per i trasgressori, quindi, meglio che i soggetti interessati per scongiurare spiacevoli problematiche stiano bene attenti ad aggiornare la loro posizione in tempo utile. L’obbligo scatterà a carico dei soggetti diversi dagli intestatari che utilizzano un veicolo per periodi superiori a 30 giorni. Il predetto periodo va computato in giorni naturali e consecutivi. Pertanto qualora il veicolo sia dato in disponibilità dall’intestatario della carta di circolazione per periodi inferiori ( ovverosia saltuari anche se frequenti ma non continuativi nel senso sopra indicato), non sorge alcun obbligo di comunicazione e, conseguentemente , in tal caso, non si può essere sanzionati. Nello specifico detto obbligo non sussiste comunque ( ovverosia anche se l’ uso del veicolo avviene per periodi superiori ai 30 giorni) per i componenti del nucleo familiare, purché conviventi, ovverosia con la stessa residenza anagrafica”.
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