“Ho presentato un’interrogazione al ministro dell’Ambiente e al ministro per i Beni e le Attività culturali perché si faccia chiarezza sulla problematica delle eccessive restrizioni in materia edilizia che preoccupa i comuni situati nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”. Lo dichiara l’on. Edmondo Cirielli, deputato di “Fratelli d’Italia” e componente dell’Ufficio di Presidenza di Montecitorio.
“Negli ultimi anni – spiega – tali restrizioni, tutte giustificate nell’ottica della salvaguardia ambientale, hanno portato alla paradossale situazione per cui le attività produttive esistenti nell’area Parco rischiano di scomparire, determinando anche l’abbandono di una vasta area del territorio. Opere di ristrutturazione edilizia e urbanistica, invece, contribuirebbero in maniera importante alla conservazione e valorizzazione dello stupendo patrimonio immobiliare del Cilento e del Vallo di Diano”.
“L’Ente Parco – sottolinea Cirielli – sosterrebbe fermamente che ai sensi della Legge Regione Campania n. 14 del 20 marzo 1982 nelle zone agricole le opere di nuova edificazione e/o ampliamento e di ristrutturazione di fabbricati di tipo rurale adibiti in funzione degli usi agricoli possono essere realizzate esclusivamente da Imprenditori Agricoli Professionali (IAP). Questa interpretazione ha causato una preoccupante situazione che ha assunto negli anni grosse dimensioni e che, inevitabilmente, porterà alla scomparsa delle piccole proprietà contadine con le proprie tradizioni. La lettura della Legge Regionale 14/82 operata dall’Ente Parco genera, infatti, una situazione assurda a danno di proprietari conduttori in economia e/o dei coltivatori diretti, che si vedrebbero impossibilitati a procedere alla manutenzione del fabbricato o alla sua ristrutturazione se non in possesso della qualifica di IAP, rilasciata dalla Regione Campania a conclusione di un corso biennale. A ciò si aggiunga l’ulteriore considerazione che, stante la conformazione territoriale del Cilento, caratterizzata da un’estrema parcellizzazione della proprietà, la qualifica di IAP diventerebbe, di fatto, impossibile da acquisire, occorrendo a tal fine che una significativa parte della capacità reddituale provenga dall’attività agricola”.
“Una corretta interpretazione della norma – conclude Cirielli – evidenzia come il requisito di imprenditore agricolo a titolo principale debba essere posseduto dagli affittuari o dai mezzadri che conducono un fondo agricolo in modo professionale, quale attività principale. La Legge Regionale non vieta, invece, al proprietario conduttore in economia, che eventualmente svolga un’attività lavorativa principale diversa e che abbia o meno concesso in affitto il fondo, di ristrutturare e/o edificare fabbricati, nei limiti naturalmente delle norme urbanistiche”.
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