Nei giorni scorsi sono stati pubblicati il decreto e l’avviso di finanziamento che rendono finalmente operativo l’articolo 9 della legge 53 dell’8 marzo 2000. È una legge che consente alle imprese di ottenere finanziamenti per progetti finalizzati alla conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia. Questi progetti possono consentire ai lavoratori e alle lavoratrici di usufruire di forme di flessibilità oraria (part-time reversibile, telelavoro, banca delle ore, flessibilità in entrata ed uscita, ecc.), di favorire il loro rientro dopo un periodo di assenza per maternità o congedi parentali, oltre che promuovere interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare. Inoltre, possono essere proposti progetti che permettano ai titolari delle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti di attuare una sostituzione o una collaborazione anche attraverso lavoro subordinato, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori o figli disabili. I progetti potranno avere una durata massima di 24 mesi e sono finanziabili con contributi in conto capitale a fondo perduto. Le scadenze per la presentazione delle domande per il 2011 sono il 18 luglio ed il 28 ottobre. Per ogni informazione, è possibile consultare il sito del Ministero per la famiglia o rivolgersi all’ufficio provinciale della consigliera di parità.
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