Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025 della Legge n. 15/2025, che converte il Decreto Legge n. 202/2024 (cosiddetto “Milleproroghe”), il legislatore ha introdotto una nuova possibilità per i contribuenti decaduti dalla “Rottamazione-quater”. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2024, hanno perso il beneficio della definizione agevolata a causa del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste, possono ora essere riammessi alla misura.
La riammissione riguarda esclusivamente i debiti già inclusi in un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” e per i quali si siano verificate una delle seguenti condizioni:
Non sono previsti benefici aggiuntivi per i contribuenti in regola con il piano di pagamento agevolato. Per questi ultimi, resta valido il calendario dei versamenti già stabilito, con la prossima scadenza fissata per il 28 febbraio 2025 (5 marzo considerando il periodo di tolleranza).
I contribuenti interessati devono presentare apposita domanda di adesione entro il 30 aprile 2025, esclusivamente tramite le modalità telematiche che saranno rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
All’interno della domanda, oltre all’indicazione dei debiti per i quali si chiede la riammissione, il contribuente dovrà specificare la modalità di pagamento scelta tra:
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, l’importo delle singole rate e le relative scadenze.
Alle somme da corrispondere sarà applicato un tasso di interesse del 2% annuo, calcolato a partire dal 1° novembre 2023.
Il nuovo importo complessivo dovuto terrà conto di eventuali pagamenti effettuati anche successivamente alla decadenza dal piano originario. In caso di riammissione, le somme versate saranno imputate prioritariamente alla quota capitale del debito.
Si ricorda che la decadenza da un piano agevolato comporta automaticamente:
Qualsiasi pagamento effettuato dopo la decadenza viene considerato un acconto sulle somme residue, includendo non solo il capitale, ma anche gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi.
La riapertura dei termini per la “Rottamazione-quater” rappresenta un’opportunità per i contribuenti che, per difficoltà economiche o altre motivazioni, non sono riusciti a rispettare i pagamenti previsti. La possibilità di rateizzare il debito consente di ridurre l’impatto economico e di rientrare nei benefici della definizione agevolata. Tuttavia, è fondamentale rispettare i nuovi termini per evitare ulteriori decadenze e la riattivazione di sanzioni e interessi pienamente applicabili.
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