E’ scattato ieri 15 novembre l’obbligo per gli automobilisti italiani di munire la propria auto di pneumatici invernali o catene da neve, in base a quanto disposto dall’art. 6, comma quarto, del codice della strada. La data per la circolazione con pneumatici invernali nelle strade dove è in vigore l’obbligo è dal 15 novembre al 15 aprile, con una tolleranza di un mese per il montaggio/smontaggio dei dispositivi.
Le indicazioni di massima possono essere disattese da comuni e province che, con apposite ordinanze o delibere, hanno facoltà di stabilire un periodo differente, comunicandolo agli utenti della strada tramite diffusione a mezzo stampa o apposita segnaletica. L’obbligo di avere “a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio” vale per tutti i veicoli a motore, a eccezione di ciclomotori a due ruote e dei motocicli, ai quali è in ogni caso vietata la circolazione in caso di neve o ghiaccio su strada.
Le sanzioni per chi viene trovato senza gli pneumatici adeguati montati sulla propria vettura o senza catene a bordo, lungo le strade dove è previsto l’obbligo, rischia una sanzione pecuniaria che va dai 41 ai 168 euro (se si è nei centri abitati) e da 84 a 335 euro (fuori dai centri abitati). È prevista anche la sanzione accessoria della decurtazione di 3 punti sulla patente, nonché il fermo del veicolo finché lo stesso non venga dotato degli appositi dispositivi.
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