Un aspetto molto importante è legato alle caratteristiche energetiche di un fabbricato, di una casa o di un appartamento che erano contenute nell’ACE (Attestato di Certificazione Energetica), che dal giugno 2013 è divenuto APE (Attestato di Prestazione Energetica). E’ qualcosa in più di un semplice foglio di carta perché spiega all’utente qual’è l’efficienza energetica di un immobile. Attraverso l’APE si possono calcolare i costi di gestione legati al riscaldamento e al raffreddamento dell’abitazione che va ad acquistare o a prendere in affitto.
L’Attestazione serve in caso di rogito; per usufruire delle detrazioni del 55% sul reddito Irpef; per pubblicare un annuncio immobiliare di vendita o affitto. Dal 29 marzo 2011 è obbligatorio, senza alcuna deroga, fare riferimento alla presenza dell’APE negli atti di compravendita e di affitto di immobili, pena l’annullamento del contratto.
L’APE fa parte dei documenti necessari per richiedere uno sgravio fiscale legato alla costruzione o alla ristrutturazione dell’abitazione.
Dal gennaio 2012 è diventato obbligatorio precisare la classe energetica delle unità immobiliari per le quali viene reclamizzata la vendita.
La certificazione energetica di un fabbricato deve essere computata con lo stesso metodo in tutte le regioni italiane.
Solo un soggetto certificatore abilitato può rilasciare l’attestazione APE previo sopralluogo, obbligatorio, nell’edificio. Il documento deve essere registrato nel catasto energetico nazionale. La validità dell’APE è di 10 anni. Dovrà essere nuovamente redatto prima dello scadere del termine solo nel caso vengano effettuati interventi tali da modificare l’efficienza energetica dell’edificio.
La documentazione deve contenere: la prestazione energetica globale (consumo all’anno per il raffrescamento, il riscaldamento e la produzione dell’acqua calda sanitaria, misurato in kwh per metro quadrato); la classe energetica (stabilita attraverso l’indice di prestazione energetica globale); la qualità energetica dell’edificio (stabilita sugli indici di prestazione termica per il raffrescamento e per il riscaldamento); le emissioni di anidride carbonica CO2; l’energia esportata; i suggerimenti per ottimizzare l’efficienza energetica del fabbricato; le indicazioni sugli incentivi e sulle altre eventuali facilitazioni per l’incremento della prestazione energetica dell’edificio.
Gli edifici sono classificati dalla A alla G (10 classi). La classe energetica A viene suddivisa in A1, A2, A3 e A4. Agli edifici più efficienti viene assegnata la classe A4, a quelli meno efficienti sul fronte energetico la classe G.
Sono previste sanzioni a carico del certificatore, in caso di APE non corretta, del direttore dei lavori, per la mancata presentazione dell’APE al Comune, e del costruttore o del proprietario, per la mancata redazione dell’APE.
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