A margine dell’approvazione alla Camera dei Deputati del decreto legge numero 59/2016 – battezzato dalla stampa specialistica come Decreto Banche, l’avvocato Biagio Riccio ha scritto alcune note, che saranno oggetto di un possibile emendamento che, in queste frenetiche ore, sarà presentato. La nota si riferisce esclusivamente all’istituto di nuovo conio, quello che attiene al Finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato ( articolo 2 del detto decreto).
1-Breve illustrazione dell’art. 2 concernente il Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato. Ai fini della nostra indagine nel complesso articolato del decreto, ci preoccupiamo di esaminare il solo articolo 2, concernente il finanzia mento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato. È forte il sospetto che il tentativo del legislatore di rispettare il divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c non sia riuscito, anzi si potrà ritenere che viene solo rafforzato il potere delle banche e si legittima l’usura reale, si concreta proprio quello che la norma vuole evitare. [continua]
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