“E’ incompatibile, fatte salve le esclusioni previste dalle norme vigenti, con la carica di consigliere regionale, di componente della Giunta e di presidente della Regione, colui che è parte attiva di una lite con l’ente. Qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, sussiste incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso”. E’ quanto si legge nell’articolo 1 della legge, approvata oggi a maggioranza (con 16 voti favorevoli e 3 voti contrari dei consiglieri Perrino, Leggieri e Romaniello), sulle “Norme di prima attuazione della legge 2 luglio 2004, n. 165 – Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione”. La legge, proposta dal consigliere del Pd Roberto Cifarelli, ha lo scopo “di dare attuazione – si legge nella relazione al provvedimento – ai principi fondamentali in materia di incompatibilità per lite pendente con la Regione”, introdotti dalla legge n. 165/2004, “nelle more di una più complessiva revisione delle disposizioni regionali in materia di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente, dei componenti della Giunta e dei consiglieri regionali”.
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