Il comma 2 dell’ art.18 della L.R. 30 settembre 2008 , n. 23 ha modificato il comma 2 dell’ l’art 22 della L.R. 20 luglio 1999 , n. 19 (Disciplina del Commercio al Dettaglio su Aree Private in sede fissa e su Aree Pubbliche), confermando le date di inizio e fine dei saldi invernali, 7 gennaio-7 marzo, ed anticipando le date di inizio e fine dei saldi estivi dal 10 luglio al 7 luglio e dal 10 settembre al 7 settembre. L’art. 33 della L.R. 24 dicembre 2008 , n. 31 Legge finanziaria 2009 intitolato” Modifica articolo 18 della Legge regionale n.23 del 10 settembre 2008 “ha modificato ancora, al fine di rendere competitiva, nei confronti delle regioni limitrofe, la nostra regione, le date di inizio e fine dei saldi invernali e dei saldi estivi, in esso è riportato: le vendite di fine stagioni o saldi devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate esclusivamente nei seguenti periodi dell’anno: – dal 2 gennaio al 2 marzo – dal 2 luglio al 2 settembre” Non sono state apportate ulteriori modifiche al predetto art. 18, sono confermate, pertanto, le date del 2 gennaio e del 2 marzo per l’inizio e fine dei saldi invernali 2014.
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