Cosenza, Di Natale: “Occhiuto non è presidente della Provincia”

“In data 8 luglio 2016 sul sito internet della provincia di Cosenza è stato pubblicato, a cura del settore affari istituzionali, un comunicato stampa dal titolo “MARIO OCCHIUTO RESTA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA”, in cui si legge che il Consiglio di Stato nulla specifica in merito agli effetti della sua avvenuta rielezione a sindaco che, come da statuto (artt. 32 e 37), lo riconferma anche alla guida dell’ente provinciale. Pertanto Mario Occhiuto deve considerarsi il presidente della provincia di Cosenza, così come correttamente attestato nell’atto n. 23902 del 10 giugno 2016 a firma del segretario generale. Si tratta, all’evidenza, di una notizia oggettivamente falsa e diffusa al fine di realizzare un indebito esercizio di funzioni pubbliche, eludendo i provvedimenti del giudice amministrativo. Infatti l’autore e/o gli autori di quel comunicato, distorcendo i fatti con mala fede o colpa grave, omettono di riferire che davanti al Consiglio di Stato, al quale è stato peraltro prodotto il suddetto attestato del segretario generale, il sig. Mario Occhiuto, tramite i suoi difensori, ha specificamente motivato l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Calabria – Catanzaro, sezione II, n. 1060/2016 di accoglimento del ricorso di primo grado dei consiglieri provinciali Di Natale ed altri, proprio con riferimento ai menzionati articoli 32 e 37 dello statuto provinciale e alla sua rielezione a sindaco del comune di Cosenza a seguito della gestione commissariale (si veda, in particolare, la memoria degli avvocati Sandulli e Colagrande, depositata al Consiglio di Stato il 4 luglio 2016, ric. n. 4188/2016 R.G.), e che, ciò nonostante, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quinta, con ordinanza n. 2601 del 7 luglio 2016,”viste le memorie difensive”, “visti tutti gli atti della causa”, ha respinto la suddetta istanza di sospensiva affermando che “risulta corretto il rilievo del giudice di primo grado secondo cui nel caso di specie si è verificata la causa di decadenza prevista dall’art. 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56”. Il sig. Occhiuto, come affermato dal Consiglio di Stato, non può quindi esercitare le funzioni di presidente della provincia, e l’eventuale prosecuzione di tali funzioni da parte dello stesso Occhiuto integra il delitto di usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.). Non solo. Ma la sopra citata sentenza del TAR Calabria, non sospesa dal Consiglio di Stato, spiega effetto automatico caducante su tutte le nomine e gli incarichi effettuati, la cui durata coincide con il mandato del presidente della provincia, rendendoli inefficaci, per cui l’eventuale prosecuzione da parte dei soggetti in questione nelle attività di pregressa competenza comporta anche una perdurante situazione contra ius, di per sé foriera di fattispecie dannose per le casse provinciali e per l’immagine della p.a.. Non si può infine disconoscere la nota in data 21 giugno 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali, prot. DAR 0011057 del 22 giugno 2016, depositata dagli appellati al Consiglio di Stato, unitamente alle deliberazioni del consiglio provinciale numeri 5 e 6 del 20 maggio 2016, in cui si afferma – in linea con la menzionata ordinanza del Consiglio di Stato ed anche con la deliberazione del consiglio provinciale n. 6/2016, che lo statuto dell’ente non può introdurre disposizioni derogatorie rispetto a quanto testualmente previsto dall’art. 1, comma 65, della legge n. 56/2014, e che, nelle more delle nuove elezioni per il presidente della provincia, la continuità amministrativa dell’ente è assicurata dal consigliere anziano quale figura di garanzia, cioè dall’avv. Graziano Di Natale”.

E’ quanto scrive in una nota stampa l’Avv. Graziano Di Natale – Presidente facente funzioni della Provincia di Cosenza.