Parma, multe per passaggio corsie preferenziali bus

Con riferimento a quanto riportato dalla stampa in merito alle contravvenzioni per i passaggi non autorizzati all’interno dei varchi installati sulle corsie preferenziali dei bus, l’Amministrazione comunale interviene con questa nota ufficiale:

Facendo seguito alle dichiarazioni rilasciate dell’associazione Federconsumatori in occasione della trasmissione Agora, circa le multe seriali e la possibilità di transare le stesse” in forma riduttiva”, avvalendosi dell’applicativo dell’articolo 198 cds si ritiene opportuno precisare quanto segue.L’articolo in esame recita:

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione vìola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

Ma l’applicazione dell’art. 1 non è demandata alla volontà dell accertatore ( il Comune in questo caso) ma soltanto all’autorità giudiziaria alla quale ci di può rivolgere con proposta di ricorso.Si ricorda infatti che nel caso di accertamenti da remoto, come sono i varchi o le corsie bus in questione, la violazione si perfeziona all’atto stesso del transito, e quella che la polizia municipale fa in un secondo tempo con la visione dei dati e la verbalizzazione, è solo l’attività formale di contestazione dell’accertamento, appunto già perfezionato. Questo, una volta notificato al responsabile della violazione, individuato in base ai dettami dell’articolo 196 cds, potrà essere impugnato nei modi e nei tempi previsti dalla legge innanzi al Prefetto di Parma o in alternativa al Giudice di pace, così come disposto dagli articoli 203 e 204 del cds che per chiarezza si riportano sotto.

Art. 203

Ricorso al prefetto [1]

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui é consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale.

1bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

Art. 204-bis

[1] Ricorso al giudice di pace

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

In conclusione è importante ribadire che l’attuale legislazione in materia sanzionatoria del codice della strada non prevede una forma transattiva alternativa alle forme di contestazione sopra riportate.