Mantova, indicazioni per il contenimento delle nutrie in Lombardia

Pubblicata oggi la legge regionale con le indicazioni per il contenimento delle nutrie in Lombardia. E la Provincia di Mantova, su iniziativa dell’assessore all’ambiente Alberto Grandi ha convocato subito un incontro con Sindaci, Consorzi di Bonifica, Parchi, Associazioni del mondo agricolo e associazioni venatorie. Secondo la nuova normativa regionale I comuni: a) sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive; b) cooperano, anche in forma associata, ai piani di eradicazione della nutria predisposti dalle province c) autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l’autorità competente per territorio, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

Le Province: a) predispongono appositi piani di contenimento e eradicazione della nutria ed organizzano la raccolta e lo smaltimento delle carcasse, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dall’articolo 6, da ripartirsi tra le province stesse sulla base del monitoraggio di cui all’articolo 4; b) istituiscono il Tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione; c) d’intesa con i comuni e sentite l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e le Aziende sanitarie locali (ASL) competenti, organizzano centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.

Sempre secondo quanto previsto dalla nuova legge in materia di contenimento delle nutrie, “a partire dal 2015, la Regione, entro il mese di marzo, predispone un Programma regionale triennale di eradicazione della nutria sulla base della consistenza della specie da attuarsi per il tramite delle province ed emana linee guida per le attività dei comuni di cui al comma 1, con riguardo anche al destino delle carcasse di cui al successivo comma 4. 4. Le carcasse delle nutrie rientrano nella categoria 2 di cui all’articolo 9, lettera g) del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e pertanto possono essere destinate agli usi o alle modalità di smaltimento previsti all’articolo 13 del suddetto regolamento, qualora non si sospetti che siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all’allegato I, categoria B, punto 3, della Direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nel loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/1664/CE”.

“Ciò che è emerso forte nell’incontro di oggi – spiega l’assessore provinciale Grandi – è la necessità di agire il più in fretta possibile per affrontare un fenomeno che sta creando notevoli problemi ai Comuni, agli agricoltori e ai Consorzi di bonifica. Per questo come Provincia ci siamo impegnati a convocare un Tavolo di coordinamento già prima di Natale per vedere se è già possibile fare e programmare qualche attività in attesa del Programma triennale di eradicazione della nutria che la regione si è impegnata a predisporre entro la fine di marzo”. Tra le novità emerse dall’incontro di oggi, la disponibilità dei Consorzi di Bonifica e di alcuni comuni a mettere a disposizione risorse per lo smaltimento delle carcasse delle nutrie. La Provincia mediamente spendeva per questa operazione circa 20 mila euro. Resta invece il problema del contributo per l’abbattimento delle nutrie per il quale al momento non vi è copertura. Riprendendo il testo della legge, nella parte sulle metodologie di eradicazione si prevede: 1. L’eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dai piani provinciali di contenimento ed eradicazione di cui all’articolo 2, comma 2, in ogni periodo dell’anno, su tutto il territorio regionale, anche quello vietato alla caccia, con i seguenti metodi di controllo selettivo: a) armi comuni da sparo; b) armi da lancio individuale; c) gassificazione controllata; d) sterilizzazione controllata; e) trappolaggio con successivo abbattimento dell’animale con narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo; f) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica; g) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione e validato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.

2. Le province, d’intesa con i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, con adeguato coordinamento e formazione di base dei partecipanti, autorizzano all’abbattimento diretto degli animali, avvalendosi dei metodi di cui al comma 1, la polizia municipale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i cacciatori e i proprietari o conduttori dei fondi agricoli in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, di porto d’armi ad uso venatorio o ad uso sportivo e con copertura assicurativa in corso.