Elezioni Provincia di Potenza come si vota

Riceviamo dall’Ufficio Stampa e Comunicazione dellaProvincia di Potenza e pubblichiamo, di seguito, una nota sulle modalità di svolgimento, domenica 10 ottobre, delle elezioni per il presidente e il nuovo Consiglio:

PER VOTARE – E’ necessario un documento di identità valido alla data del giorno delle elezioni. FAC-SIMILI – sono a disposizione sul sito ufficiale dell’Ente www.provincia.potenza.it nell’apposito banner in alto a destra ELEZIONI 2014, i fac simili delle schede elettorali che verranno consegnate Domenica 12 Ottobre 2014. Gli elettori riceveranno due schede (di colore diverso a seconda della fascia demografica a cui appartiene il proprio Comune). Una per votare il Presidente, l’altra per votare la lista prescelta ed esprimere eventualmente una sola preferenza. GLI ELETTORI – Sono 1122 (99 Sindaci e 1023 Consiglieri comunali) gli elettori chiamati al voto, per eleggere il Presidente della Provincia ed i 12 componenti il Consiglio Provinciale di Potenza. IL SEGGIO ELETTORALE – Il seggio, collocato nella Sala Consiliare della Provincia in Piazza Mario Pagano, sarà aperto dalle ore 08 alle ore 20,00 di domenica prossima. LO SPOGLIO – Le operazioni di spoglio invece, avranno inizio alle ore 08,00 del giorno successivo, Lunedi 13 Ottobre 2014. Previste nel frattempo due rilevazioni sul numero di votanti alle ore 12,00 ed alle ore 18,00 della domenica, che saranno comunicate agli organi di stampa. I CANDIDATI – Alla carica di Presidente, come è noto, è candidato in qualità di Sindaco del Comune di Castelmezzano, Nicola Valluzzi (Presidente uscente della Provincia), che resterà in carica per 4 anni. Alla funzione di consigliere (in carica invece per due anni) sono invece candidati 43 (divisi in quattro liste) tra consiglieri comunali, Sindaci e Consiglieri Comunali, Consiglieri Provinciali uscenti. Questi ultimi avevano diritto al solo elettorato passivo, in sede di prima applicazione. SCHEDA SU NUOVE PROVINCE NELLE PROVINCE TUTTI SENZA INDENNITÀ – La disciplina delle province, definite enti di area vasta, è espressamente qualificata come transitoria, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione. Gli organi della provincia: il presidente della provincia, il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci. Anche in questo caso, tutti gli incarichi sono a titolo gratuito. CAMBIA ELEZIONE PRESIDENTE PROVINCIA – Il presidente della provincia ha la rappresentanza dell’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici. È eletto, in via indiretta, dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia; sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il presidente resta in carica quattro anni . Il Senato ha introdotto la decadenza automatica in caso di cessazione dalla carica di sindaco). L’elezione avviene sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Ogni elettore vota per un solo candidato ed il voto è ponderato. È eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della predetta ponderazione. IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE – Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (12 in quella di Potenza). Svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio. Il consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 2 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Anche per tali cariche, il Senato ha introdotto la decadenza da consigliere provinciale in caso di cessazione dalla carica comunale. Il voto anche in questo caso è ponderato. È prevista la presentazione di liste, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. La lista è composta da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nè inferiore alla metà. Il voto non è però attribuito alle liste, ma solo ai singoli candidati. Viene dunque stilata un’unica graduatoria e sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti, secondo la ponderazione. NASCE L’ASSEMBLEA DEI SINDACI – L’assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni della provincia. È competente per l’adozione dello statuto e ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo. LE FUNZIONI DELLE PROVINCE – Il provvedimento individua le funzioni fondamentali delle province: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonchè tutela (come introdotto dal Senato) e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonchè costruzione e gestione delle strade provinciali c) programmazione provinciale della rete scolastica d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell’edilizia scolastica (come previsto dal Senato); f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. Viene inoltre delineato un complesso procedimento per il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle province, cui lo Stato e le regioni provvedono sulla base dei seguenti principi: individuazione per ogni funzione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione. Norme specifiche riguardano le province montane, cui le regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza, forme particolari di autonomia. I TEMPI –Nella prima fase, il nuovo Consiglio ha il compito di preparare le modifiche statutarie previste dalla riforma, che dovranno essere approvate dall’Assemblea dei sindaci entro il successivo 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede alla elezione del Presidente della Provincia secondo le nuove regole; fino all’insediamento di quest’ultimo e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2014, restano in carica il Presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge ovvero – qualora si tratti di provincia commissariata – il commissario, nonchè la giunta provinciale ai fini dell’ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili ed urgenti; entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, qualora tali eventi si verifichino dal 2015 in poi, come già previsto dal testo approvato dalla Camera in prima lettura. L’assemblea dei sindaci ha sei mesi di tempo a decorrere dall’insediamento del consiglio provinciale per approvare le modifiche statutarie necessarie. In sede di prima costituzione degli organi, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.