Aosta, legge regionale in materia sismica

La Giunta regionale, nella sua riunione di oggi, venerdì 2 agosto 2013, ha approvato, a seguito del raggiungimento dell’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, la deliberazione di attuazione della legge regionale in materia sismica.

In particolare, con questo atto, sono stati approvati:

–          la riclassificazione sismica in zona 3 dell’intero territorio regionale, conseguente all’emanazione in ambito statale di nuovi criteri per l’individuazione delle zone sismiche che hanno condotto alla definizione di una nuova mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale;

–          l’elenco degli edifici di interesse strategico, delle opere di rilievo per le finalità di protezione civile e delle opere rilevanti a seguito di un eventuale collasso;

–          gli indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e i criteri per definire le varianti non sostanziali, oltre alla documentazione necessaria per dimostrare la ricorrenza di quest’ultima ipotesi;

–          la documentazione tecnica necessaria all’avvio degli interventi edilizi da presentare ai Comuni, in forma singola o associata, inizialmente da depositare in forma cartacea e successivamente in formato elettronico e per via telematica, a seguito della definizione e dell’entrata in funzione dello strumento informatico di supporto;

–          le modalità di controllo a campione dei progetti (nella misura del 10 per cento dei progetti depositati individuati tramite apposito sorteggio) da parte dell’ufficio tecnico regionale competente, nonché quelle di presentazione e di trasmissione dei medesimi.

La legge regionale in materia sismica del 2013 stabilisce che le denunce dei progetti strutturali (cosiddette “denunce del c.a.”, integrate con la parte sismica) vengano depositate presso i Comuni e non più presso l’ufficio regionale dell’Assessorato delle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica. Proprio ai Comuni spetta poi il compito di effettuare una preliminare verifica formale di completezza e di regolarità della documentazione presentata, attraverso la compilazione di appositi modelli, oltre che la funzione di gestione e aggiornamento dei registri delle denunce dei progetti.

Compete ai Comuni anche l’invio alla struttura regionale competente della scheda informativa relativa a ogni pratica denunciata e, nel caso di estrazione del progetto, la trasmissione alla struttura della relativa documentazione tecnica necessaria al controllo.

Le presenti disposizioni si applicheranno ai progetti il cui permesso di costruire sarà assentito decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione in argomento.