L’ultima tassa di Monti, da venerdì 1 marzo la Tobin

Ecco la nuova tassa sulle transazioni finanziarie. Il primo versamento è previsto entro il 16 luglio. Il Ministro dell’Economia, Vittorio Grilli, ha firmato il decreto attuativo che rende operativo dal prossimo mese l’imposta sul trasferimento di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari e sugli scambi ad alta frequenza. Per i derivati la tassa scatterà invece dal 1 luglio. L’imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, incluse le imposte sostitutive, nè ai fini Irap. Sono previste sanzioni in caso di ritardato, insufficiente o omesso versamento.

Nel decreto di 22 articoli si precisa che l’imposta “si applica al trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia e al trasferimento della proprietà dei titoli rappresentativi, a prescindere dal luogo di residenza dell’emittente del certificato e dal luogo di conclusione del contratto”. Resta escluso dall’applicazione il trasferimento della proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, comprese le azioni di società di investimento a capitale variabile.

L’aliquota di imposta è fissata allo 0,2% (solo per il 2013 allo 0,22%) del valore della transazione ed è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Per i derivati l’imposta è stabilità a secondo del valore e del tipo di derivato trasferito ed è ridotta a 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati p sistemi multilaterali di negoziazione. La riduzione dell’imposta, si legge nel decreto, “è riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell’inserimento del mercato o del sistema nell’elenco pubblicato sul sito internet dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello dell’autorizzazione e dell’avvio della vigilanza da parte dell’Autorità pubblica nazionale”.

Sono escluse dall’imposta le operazioni a seguito di successione o donazione; le operazioni su obbligazioni o titoli di debito; le emissioni su azioni e derivati; le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell’emittente; l’acquisto delle proprietà di azioni di nuova emissione e le operazioni di finanziamento tramite titoli.

Sono invece esenti le operazioni che hanno come controparte la Ue e le istituzioni europee, la Bce e la Banca Europea per gli investimenti, le banche centrali degli stati membri Ue, gli enti e gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Sono inoltre esenti, tra gli altri, i trasferimenti di proprietà e le operazioni aventi a oggetto azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio.